COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 02/01/2007 Decisione della Commissione Disciplinare
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 77 del 02/01/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 54 della società A.S. GRIMALDI
avverso la regolarità della gara Grimaldi - Zumpano (1 – 3) del 12.11.2006 Campionato PRIMA categoria per presunta posizione irregolare del calciatore INTRIERI Lorenzo.
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato che la reclamante si duole della posizione irregolare del calciatore Intrieri Lorenzo nella gara in epigrafe;
adduce che lo stesso non aveva titolo a parteciparvi in quanto tesserato per la stagione corrente in qualità di allenatore per la
società San Fili;
agli atti del Comitato Regionale Calabria risulta quanto sostenuto in reclamo, precluso ai sensi dell’art. 38 del Regolamento del
Settore Tecnico (i tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal
tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse);
In particolare l’Intrieri (come da distinte di gara in atti) ha svolto la mansione di allenatore in occasione delle gare San Fili – Simeri
Crichi del 16.09.2006, Colosimi – San Fili del 24.09.2006 e San Fili – Tiriolo Martelletto del 30.09.2006;
il reclamo va pertanto accolto.
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo, irroga alla società A.C. ZUMPANO la punizione sportiva della perdita della gara (Grimaldi - Zumpano
del 12.11.2006) col punteggio di 0 – 3;
rimette gli atti al Presidente del Comitato Regionale Calabria per quanto di competenza;
dispone, altresì, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.