COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 02/01/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 64 della società G.S. CITRARUM CALCIO A 5 avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 68 del 06.12.2006 (Ammenda di € 400,00, squalifica allenatore CURCIO Tony fino al 25.06.2007).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 77 del 02/01/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 64 della società G.S. CITRARUM CALCIO A 5
avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 68 del 06.12.2006 (Ammenda di € 400,00, squalifica allenatore CURCIO Tony fino al 25.06.2007).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato che dal rapporto dell’arbitro risulta in maniera chiara ed inequivoca che sostenitori della reclamante, durante la gara, hanno
tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei suoi confronti tentando di aggredirlo a fine gara;
che l’allenatore Curcio Tony si è reso responsabile di comportamento offensivo durante la gara e che, al termine della stessa, ha
tentato di aggredire il direttore di gara;
che le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo sono congrue ed adeguate;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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