COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 02/01/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 67 della società A.C. CAMPANA avverso la regolarità della gara Campana – Mandatoriccese (0 – 2) del 03.12.2006 Campionato SECONDA categoria (C.P.Crotone) per presunta posizione irregolare del calciatore AACHLOUJI Marquane.

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 02/01/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 67 della società A.C. CAMPANA avverso la regolarità della gara Campana – Mandatoriccese (0 – 2) del 03.12.2006 Campionato SECONDA categoria (C.P.Crotone) per presunta posizione irregolare del calciatore AACHLOUJI Marquane. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che il calciatore Aachlouji Marquane, alla data della disputa della gara, non risultava tesserato per la società Mandatoriccese; che quindi non aveva titolo per partecipare alla gara del 03.12.2006; P.Q.M. in accoglimento del reclamo, irroga alla società MANDATORICCESE la punizione sportiva della perdita di gara col punteggio di 0– 3; dispone, altresì, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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