COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 02/01/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 70 della società A.S. SCILLESE 1927 avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 71 del 13.12.2006 (Punizione sportiva perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, penalizzazione di DUE punti in classifica, squalifica del campo di gioco per QUATTRO giornate, squalifica calciatore MAGENTA Carmelo fino al 06.02.2007, squalifiche calciatori SCARFONE Rocco e CIMAROSA Carmelo per QUATTRO giornate).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 02/01/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 70 della società A.S. SCILLESE 1927 avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 71 del 13.12.2006 (Punizione sportiva perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, penalizzazione di DUE punti in classifica, squalifica del campo di gioco per QUATTRO giornate, squalifica calciatore MAGENTA Carmelo fino al 06.02.2007, squalifiche calciatori SCARFONE Rocco e CIMAROSA Carmelo per QUATTRO giornate). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; osserva che il reclamo, nella parte in cui ha per oggetto la perdita della gara, è inammissibile non essendo stato comunicato alla controparte ai sensi dell’art. 29, comma 5 del C.G.S.; la sanzione della penalizzazione di due punti in classifica e della squalifica del campo di giuoco per quattro gare sono congrue ed adeguate avendo riguardo al comportamento tenuto da tesserati della società reclamante che nell’intervallo tra il primo ed il secondo tempo hanno offeso, minacciato ed aggredito il direttore di gara; che, parimenti, deve essere confermata la squalifica inflitta ai calciatori Magenta Carmelo, Scarfone Rocco e Cimarosa Carmelo tenuto conto della natura, entità e modalità dei fatti agli stessi contestati; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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