COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 dell’8/1/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 52 della società A.P. BRANCALEONE avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 63 del 29.11.2006 (Squalifica calciatore BRUZZANITI Bruno fino al 29.11.2007).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 dell’8/1/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 52 della società A.P. BRANCALEONE avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 63 del 29.11.2006 (Squalifica calciatore BRUZZANITI Bruno fino al 29.11.2007). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la società reclamante nonché l’arbitro a chiarimenti; rilevato che nel corso dell’odierna seduta il direttore di gara ha dichiarato di non essere in grado di identificare l’autore dell’atto di violenza; che in tale situazione la sanzione dovrebbe essere irrogata al capitano della squadra; che, tuttavia, la società reclamante ha indicato nella persona di Patea Francesco quale autore dell’atto di violenza; PQM in parziale accoglimento del reclamo, REVOCA la squalifica inflitta al calciatore BRUZZANITI Bruno ed infligge la squalifica al calciatore PATEA Francesco fino al 29 NOVEMBRE 2007; dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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