COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 dell’8/1/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 71 del Sig. POLISTENA Antonino (soc. Scillese 1927) avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 58 del 15.11.2006 (Squalifica fino al 31.12.2008).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 dell’8/1/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 71 del Sig. POLISTENA Antonino (soc. Scillese 1927) avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 58 del 15.11.2006 (Squalifica fino al 31.12.2008). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali; rilevato che il reclamo è privo di firma; che tale irregolarità comporta incertezza assoluta su chi ha proposto il reclamo e sulla legittimazione a proporlo; che tale incertezza, traducendosi in un motivo di inammissibilità del ricorso, né preclude l’esame; PQM dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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