COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 dell’8/1/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 76 della società POL. BOVESE avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 75 del 20.12.2006 (Squalifica calciatore ANGHELONE Annunziato fino al 31.08.2007).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 80 dell’8/1/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 76 della società POL. BOVESE
avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 75 del
20.12.2006 (Squalifica calciatore ANGHELONE Annunziato fino al 31.08.2007).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la società reclamante;
ritenuto che alla stregua del rapporto arbitrale i fatti ascritti al calciatore Anghelone Annunziato vanno diversamente valutati, poiché
non emerge che il direttore di gara sia stato colpito dalla pietra scagliatagli dal suddetto tesserato;
che, pertanto, appare conforme a giustizia contenere la sanzione inflitta dal giudice sportivo tenendo conto del tentativo e del
comportamento offensivo e minaccioso assunto;
PQM
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore ANGHELONE Annunziato fino al 15 FEBBRAIO 2007 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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