COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 dell’8/1/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 79 della società A.C. GREFFA MOSORROFA avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 75 del 20.12.2006 (Punizione sportiva perdita della gara Greffa Mosorrofa – Gioiosa Jonica con il punteggio di 0 – 3). LA COMMISSIONE

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 dell’8/1/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 79 della società A.C. GREFFA MOSORROFA avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 75 del 20.12.2006 (Punizione sportiva perdita della gara Greffa Mosorrofa – Gioiosa Jonica con il punteggio di 0 – 3). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la società reclamante; rilevato che la società ricorrente lamenta che il giudice di prima istanza abbia disposto la punizione sportiva della perdita della gara in oggetto a seguito della decisione dell’arbitro di sospendere l’incontro per gli incidenti verificatisi alla fine del primo tempo; ed invero, risulta dal rapporto arbitrale che durante l’intervallo l’arbitro era costretto a barricarsi nello spogliatoio in quanto alcuni tifosi colpivano la porta con pugni; che veniva richiesto l’intervento delle forze dell’ordine che intervenivano con tre pattuglie; che nonostante la presenza della polizia gli animi non si placavano sicché l’arbitro, anche in considerazione della presenza di più aperture nella recinzione che non garantivano la sicurezza all’interno del campo di gioco, decideva la sospensione della gara; la delineata situazione di fatto non riveste certamente gli estremi, sempre necessari, di carattere oggettivo per la sospensione della gara; è pacifico, infatti, per consolidata giurisprudenza CAF, che il suddetto potere discrezionale dell’arbitro deve prescindere dalle sue personali impressioni e supposizioni e va esercitato in presenza di situazioni di obiettiva gravità, tali da mettere in pericolo l’incolumità dei partecipanti alla gara o da non consentirne la direzione in piena indipendenza ed autonomia; situazione questa che non si ravvisa certamente nel caso di specie, caratterizzato solo da atti intimidatori di alcuni tifosi; PQM in riforma della decisione impugnata, dispone la ripetizione della gara Greffa Mosorrofa – Gioiosa Jonica; dispone, altresì, accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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