COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 dell’8/1/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 80 del Sig. TOLOMEO Vitaliano (soc. Real Catanzaro) avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 68 del 06.11.2006 (Squalifica fino al 06.03.2007).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 dell’8/1/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 80 del Sig. TOLOMEO Vitaliano (soc. Real Catanzaro) avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 68 del 06.11.2006 (Squalifica fino al 06.03.2007). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; ritenuto che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo; considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti all’allenatore Tolomeo Vitaliano ed in particolare che va tenuto conto della resipiscenza manifestata nel reclamo; PQM in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta all’allenatore TOLOMEO Vitaliano fino al 9 FEBBRAIO 2007; dispone restituirsi la tassa versata.
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