COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 15/01/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 85 della società G.S. CITRARUM CALCIO A 5 avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 75 del 20.12.2006 (Ammenda di € 250,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 15/01/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 85 della società G.S. CITRARUM CALCIO A 5 avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 75 del 20.12.2006 (Ammenda di € 250,00). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che il direttore di gara, nel proprio rapporto, ha puntualmente riferito del comportamento dei sostenitori del Citrarum concretizzatosi in ripetute offese e in lancio di sputi, uno dei quali lo colpiva alla nuca; i fatti contestati non possono essere perciò messi in dubbio. ritiene tuttavia congruo ridurre l’ammenda a € 100,00; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce l’ammenda inflitta alla società G.S. CITRARUM CALCIO A 5 ad € 100,00; dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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