COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 15/01/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 86 della società AMATORI CALCIO CINQUEFRONDI avverso la regolarità della gara Open Anoia – Amatori C. Cinquefrondi (5 – 3) del 10.12.2006 Campionato Amatori (C.L. Locri) per presunta posizione irregolare dei calciatori BARILARO Rocco e BITONTI Antonio.
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 84 del 15/01/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 86 della società AMATORI CALCIO CINQUEFRONDI
avverso la regolarità della gara Open Anoia – Amatori C. Cinquefrondi (5 – 3) del 10.12.2006 Campionato Amatori (C.L. Locri)
per presunta posizione irregolare dei calciatori BARILARO Rocco e BITONTI Antonio.
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato che quanto sostenuto dalla reclamante risponde a verità;
infatti, il direttore di gara ha precisato nel proprio supplemento di rapporto che, nel corso della gara Open Anoia – Amatori C.
Cinquefrondi del 10.12.2006, la società ospitata gli ha fatto presente che “molto probabilmente c’erano delle irregolarità sui giocatori
dell’Open Anoia”;
a seguito di un controllo sui documenti di identità operato nel corso dell’intervallo, l’arbitro riscontrava che le foto corrispondenti ai
nominativi dei calciatori indicati sulla distinta della società Open Anoia con il n°11 ed il n° 13, rispettivamente Barilaro Rocco e
Bisonti Antonio, non corrispondevano ai calciatori effettivamente impiegati con i suddetti numeri di maglia;
pertanto, la società Open Anoia, essendosi resa responsabile di aver fatto partecipare alla gara due calciatori senza averne titolo,
deve essere penalizzata con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, in applicazione dell’art. 12,
comma 5, lettera a), del C.G.S.;
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo, infligge alla società OPEN ANOIA la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 3;
dispone, altresì, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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