COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 88 del 22/1/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 88 della società U.S. MARINATE avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 81 del 10.01.2007 (Inibizione Sig. VINCELLI Luciano fino al 31.03.2007, squalifica calciatore CAMILLO Francesco per TRE gare, squalifica calciatore CARACCIOLO Domenico per DUE gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 88 del 22/1/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 88 della società U.S. MARINATE
avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 81 del
10.01.2007 (Inibizione Sig. VINCELLI Luciano fino al 31.03.2007, squalifica calciatore CAMILLO Francesco per TRE gare,
squalifica calciatore CARACCIOLO Domenico per DUE gare).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
ritenuto che dal referto arbitrale i fatti evidenziati dal giudice sportivo emergono incontestabilmente e che, del resto, sono ammessi
nel loro accadimento anche dalla società reclamante;
che non sussistono ragioni per far luogo alla riduzione delle sanzioni inflitte dal primo giudice al dirigente Vincelli Luciano, il quale ha
tenuto nei confronti del direttore di gara un comportamento scorretto dopo un’entrata abusiva in campo e, per di più, annunciava
all’arbitro il ritiro della propria squadra se non avesse mutato una decisione di gioco;
che ugualmente proporzionata sono le sanzioni a carico dei giocatori Camillo Francesco e Caracciolo Domenico per i fatti loro
rispettivamente ascritti;
considerato, altresì che la squalifica per due giornate di gara è inammissibile ai sensi dell’art. 41, comma 3, lettera a) del C.G.S.;
PQM
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa
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