COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 88 del 22/1/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 91 della società A.S.D. CALCIO TORANO STS avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 17 del 03.01.2007 (Omologazione della gara Talao – Calcio Torano del 23.12.2006). LA COMMISSIONE
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 88 del 22/1/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 91 della società A.S.D. CALCIO TORANO STS
avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 17 del
03.01.2007 (Omologazione della gara Talao – Calcio Torano del 23.12.2006).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
eseguita istruttoria mediante l’audizione del direttore di gara S.Nicola Arcella – Talao del 16.12.2006;
rilevato che la società reclamante ricorre avverso la decisione del primo giudice il quale ha omologato il risultato della gara Talao –
Calcio Torano del 23.12.2006, nonostante la segnalata posizione irregolare del calciatore Posteraro Alessandro che, colpito da
provvedimento di espulsione nella precedente gara del 16.12.2006 non avrebbe avuto titolo a partecipare alla gara del 23.12.2006;
che, effettivamente, l’organo di giustizia sportiva competente ad assumere la decisione in ordine alla posizione irregolare di calciatori
è la Commissione Disciplinare e non il giudice sportivo, il quale avrebbe dovuto trasmettere gli atti al giudice competente;
che, tuttavia, venendo all’esame della Commissione Disciplinare il ricorso inoltrato dalla società ASD Calcio Torano appare
infondato, dagli atti ufficiali non risultano che a carico di Posteraro sia stato adottato alcun provvedimento di espulsione nel corso
della gara del 16.12.2006;
che l’arbitro della gara S.Nicola Arcella – Talao del 16.12.2006 ha chiarito di avere solamente richiamato verbalmente il Posteraro il
quale ha preferito lasciare il recinto di gioco con decisione autonoma, pur in assenza di qualsiasi provvedimento sanzionatorio e
tanto meno di espulsione, la qual cosa, probabilmente, ha ingenerato l’equivoco;
che pertanto il giocatore suddetto aveva titolo a partecipare alla gara del 23.12.2006;
PQM
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa
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