COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 92 del 29/1/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 94 della società A.S.D. ROCCA CALCIO avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n° 23 del 10.01.2007 (Squalifica calciatore STEFANIZZI Francesco fino al 30.01.2009).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 92 del 29/1/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 94 della società A.S.D. ROCCA CALCIO avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n° 23 del 10.01.2007 (Squalifica calciatore STEFANIZZI Francesco fino al 30.01.2009). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che dal rapporto dell’arbitro risulta in maniera chiara ed inequivoca che il calciatore Stefanizzi Francesco si è reso responsabile di tentativo di atto di violenza e di successivo atto di particolare violenza nei confronti del direttore di gara; di atto di violenza nei confronti di un avversario; che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è congrua ed adeguata; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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