COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 92 del 29/1/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 95 della società A.S. TOURING 104 avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 30 del 10.01.2007 (Squalifica calciatore LOGIUDICE Maurizio fino al 10.05.2007).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 92 del 29/1/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 95 della società A.S. TOURING 104 avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 30 del 10.01.2007 (Squalifica calciatore LOGIUDICE Maurizio fino al 10.05.2007). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; considerato che il direttore di gara non ha specificato le modalità attraverso le quali vi sarebbe il tentativo di aggressione; che il comportamento del Logiudice può essere qualificato come gravemente offensivo e minaccioso; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore LOGIUDICE Maurizio fino al 10 FEBBRAIO 2007; dispone, altresì, accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.
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