COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 97 del 05/02/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 77 della società A.S.D. CHIARAVALLE avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 71 del 13.12.2006 (Squalifica del campo di giuoco per QUATTRO giornate, ammenda € 1000,00, inibizione Sig.TASSONE Francesco fino al 06.12.2011, squalifica allenatore MAGRO Maurizio fino al 30.06.2007, squalifiche calciatori GERALDI Fortunato e PANZINO Luigi fino al 31.12.2010, squalifiche calciatori DANIELE Alexander, ROTUNDO Danilo e GIGLIOTTI Giuseppe fino al 31.12.2009, squalifiche calciatori MAZZACANE Michele e SINATORA Giuseppe fino al 31.12.2008, squalifica calciatore MARINO Umberto fino al 31.03.2007).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 97 del 05/02/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 77 della società A.S.D. CHIARAVALLE avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 71 del 13.12.2006 (Squalifica del campo di giuoco per QUATTRO giornate, ammenda € 1000,00, inibizione Sig.TASSONE Francesco fino al 06.12.2011, squalifica allenatore MAGRO Maurizio fino al 30.06.2007, squalifiche calciatori GERALDI Fortunato e PANZINO Luigi fino al 31.12.2010, squalifiche calciatori DANIELE Alexander, ROTUNDO Danilo e GIGLIOTTI Giuseppe fino al 31.12.2009, squalifiche calciatori MAZZACANE Michele e SINATORA Giuseppe fino al 31.12.2008, squalifica calciatore MARINO Umberto fino al 31.03.2007). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentiti il rappresentante della società reclamante nonché l’arbitro telefonicamente a chiarimento; rilevato che alla stregua di quanto emerso dall’istruttoria compiuta e dei chiarimenti forniti dal direttore di gara i fatti esaminati dal Giudice Sportivo devono essere diversamente valutati; che, in particolare, pur restando in gran parte incontestabili gli atti di violenza compiuti dai tesserati coinvolti negli incidenti (calciatori e dirigenti), deve tenersi conto della diversità dei comportamenti tenuti, nonché della giovane età di alcuni dei soggetto coinvolti; ritenuto, altresì, che il direttore di gara non ha fornito chiarimenti esaustivi in ordine alla responsabilità dei singoli tesserati escludendo solamente la partecipazione del calciatore Daniele Alexander agli incidenti descritti nel rapporto; rilevato, infine, che tale ultima istruttoria e le incertezze dimostrate nel corso dell’udienza non consentono di far piena luce sui fatti e sull’entità degli stessi con diretta incidenza sulla applicazione delle sanzioni; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce le sanzioni inflitte : 􀂃 ai calciatori GERALDI Fortunato, ROTUNDO Danilo e GIGLIOTTI Giuseppe la squalifica fino al 31 DICEMBRE 2007; 􀂃 al calciatore PANZINO Luigi la squalifica fino al 30 MARZO 2008; 􀂃 ai calciatori MAZZACANE Michele e SINATORA Giuseppe la squalifica fino al 30 AGOSTO 2007; 􀂃 al dirigente TASSONE Francesco l’inibizione fino al 31 DICEMBRE 2009; 􀂃 all’allenatore MAGRO Maurizio la squalifica fino al 28 FEBBRAIO 2007; REVOCA la squalifica inflitta al calciatore DANIELE Alexander; conferma nel resto l’impugnato provvedimento e dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della reclamante.
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