COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 97 del 05/02/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 98 della società A.C. AZZURRA ROSSANO avverso la regolarità della gara La Sportiva Cariatese – Azzurra Rossano (0 – 0) del 18.01.2007 Campionato REGIONALE JUNIORES per presunta posizione irregolare del calciatore MONTESANTO Pierluigi.
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 97 del 05/02/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 98 della società A.C. AZZURRA ROSSANO
avverso la regolarità della gara La Sportiva Cariatese – Azzurra Rossano (0 – 0) del 18.01.2007 Campionato REGIONALE
JUNIORES per presunta posizione irregolare del calciatore MONTESANTO Pierluigi.
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
ritenuto che il reclamo è fondato in quanto il calciatore Montesanto Pierluigi (soc.La Sportiva Cariatese), per come risulta dal
Comunicato Ufficiale n. 56 del 10.11.2006, era squalificato fino al 26.01.2007 e, pertanto, non avrebbe potuto prendere parte alla
gara tra La Sportiva Cariatese e Azzurra Rossano disputata il 18.01.2007;
visto l’art. 12, comma 5, lettera a) del C.G.S.;
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo, infligge alla società LA SPORTIVA CARIATESE la punizione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 0 – 3;
dispone, altresì, accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.
RECLAMO N. 99 della società A.S. PAGLIARELLE CALCIO
avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n° 24 del
17.01.2007 (Ammenda di € 200,00, squalifica calciatore MIRABELLI Walter fino al 30.06.2008).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
ritenuto che il calciatore Mirabelli Walter, come risulta dal referto, è stato sanzionato dal giudice sportivo con la squalifica fino al
30.06.2008 per avere tenuto a fine gara un comportamento reiteramente offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro, nonché per
atti di modesta violenza (prendeva il direttore di gara per il braccio e , tirandogli vigorosamente la maglia, gli pestava il piede);
considerato che, pur tenendo conto della gravità dei fatti addebitati e del deplorevole comportamento del calciatore, la sanzione
irrogata appare eccessiva e può essere ridotta;
valutato che la società reclamante è stata sanzionata per il lancio di oggetti in campo indirizzati ad un calciatore avversario, che però
non colpivano alcuno finendo nel campo per destinazione, come da referto;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore MIRABELLI Walter fino al 17 GENNAIO 2008, riduce
l’ammenda ad € 150,00 e dispone infine accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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