COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 102 DEL 19 FEBBRAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIAL RECLAMO N. 115 della società A.S.C. LA SIBARITIDE ARCAS avverso la regolarità della gara Seniores Acri – La Sibaritide Arcas (4 – 4) del 13.01.2008 Campionato TERZA Categoria (Delegazione di Rossano) per presunta posizione irregolare del calciatore SCAGLIONE Alessandro (Reclamo trasmesso dal Giudice Sportivo Territoriale per competenza con Comunicato Ufficiale n° 28 del 30.01.2008).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 102 DEL 19 FEBBRAIO 2008
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIAL
RECLAMO N. 115 della società A.S.C. LA SIBARITIDE ARCAS
avverso la regolarità della gara Seniores Acri – La Sibaritide Arcas (4 – 4) del 13.01.2008 Campionato TERZA Categoria
(Delegazione di Rossano) per presunta posizione irregolare del calciatore SCAGLIONE Alessandro (Reclamo trasmesso
dal Giudice Sportivo Territoriale per competenza con Comunicato Ufficiale n° 28 del 30.01.2008).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVA
In via preliminare va declarata l’inammissibilità delle controdeduzioni presentate della Seniores Acri che non ha provato l’invio delle
stesse alla controparte;
La reclamante sostiene che alla gara in epigrafe partecipava in vece di Scaglione Alessandro, presente in distinta, altro atleta non
identificato;
La circostanza appare provata in quanto l’arbitro nel supplemento di rapporto afferma che - a seguito di richiesta da parte della
società La Sibaritide Arcas - alla conclusione del primo tempo procedeva alla identificazione del calciatore Scaglione Alessandro a
mezzo del documento d’identità prodotto (tessera F.I.G.C.) e constatava senza alcun dubbio che il calciatore che stava disputando
la gara a nome dello Scaglione era “tutt’altra persona”.
L’arbitro afferma inoltre che gli stessi dirigenti della società Seniores Acri a fine gara ammettevano l’illecito scusandosene.
Il reclamo è pertanto fondato.
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo irroga alla SENIORES ACRI la punizione sportiva della perdita della gara (Seniores Acri – La Sibaritide
Arcas del 13.01.08) con il punteggio di 0 – 3;
Rimette gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.
Dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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