COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 102 DEL 19 FEBBRAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIAL RECLAMO N. 115 della società A.S.C. LA SIBARITIDE ARCAS avverso la regolarità della gara Seniores Acri – La Sibaritide Arcas (4 – 4) del 13.01.2008 Campionato TERZA Categoria (Delegazione di Rossano) per presunta posizione irregolare del calciatore SCAGLIONE Alessandro (Reclamo trasmesso dal Giudice Sportivo Territoriale per competenza con Comunicato Ufficiale n° 28 del 30.01.2008).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 102 DEL 19 FEBBRAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIAL RECLAMO N. 115 della società A.S.C. LA SIBARITIDE ARCAS avverso la regolarità della gara Seniores Acri – La Sibaritide Arcas (4 – 4) del 13.01.2008 Campionato TERZA Categoria (Delegazione di Rossano) per presunta posizione irregolare del calciatore SCAGLIONE Alessandro (Reclamo trasmesso dal Giudice Sportivo Territoriale per competenza con Comunicato Ufficiale n° 28 del 30.01.2008). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA In via preliminare va declarata l’inammissibilità delle controdeduzioni presentate della Seniores Acri che non ha provato l’invio delle stesse alla controparte; La reclamante sostiene che alla gara in epigrafe partecipava in vece di Scaglione Alessandro, presente in distinta, altro atleta non identificato; La circostanza appare provata in quanto l’arbitro nel supplemento di rapporto afferma che - a seguito di richiesta da parte della società La Sibaritide Arcas - alla conclusione del primo tempo procedeva alla identificazione del calciatore Scaglione Alessandro a mezzo del documento d’identità prodotto (tessera F.I.G.C.) e constatava senza alcun dubbio che il calciatore che stava disputando la gara a nome dello Scaglione era “tutt’altra persona”. L’arbitro afferma inoltre che gli stessi dirigenti della società Seniores Acri a fine gara ammettevano l’illecito scusandosene. Il reclamo è pertanto fondato. P.Q.M. In accoglimento del reclamo irroga alla SENIORES ACRI la punizione sportiva della perdita della gara (Seniores Acri – La Sibaritide Arcas del 13.01.08) con il punteggio di 0 – 3; Rimette gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. Dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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