COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 102 DEL 19 FEBBRAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIAL RECLAMO N. 105 della società A.S. OMEGA BAGALADI S.L. avverso la regolarità della gara Calcio Acri – Omega Bagaladi S.L. (1 – 0) del 20.01.2008 Campionato ECCELLENZA per presunta posizione irregolare del calciatore ANDREOLI Domenico.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 102 DEL 19 FEBBRAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIAL RECLAMO N. 105 della società A.S. OMEGA BAGALADI S.L. avverso la regolarità della gara Calcio Acri – Omega Bagaladi S.L. (1 – 0) del 20.01.2008 Campionato ECCELLENZA per presunta posizione irregolare del calciatore ANDREOLI Domenico. LA COMMISSIONE TERRITORIALE Rilevato che il reclamo relativo alla posizione irregolare del calciatore Andreoli Domenico è stato trasmesso oltre il termine perentorio di sette giorni dalla disputa della gara, stabilito dall’art. 46, comma 3 del C.G.S.; P.Q.M. Dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.
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