COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 102 DEL 19 FEBBRAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIAL RECLAMO N. 106 della società S.S.D. MELITESE srl avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°94 del 30.01.2008 (Ammenda di € 600,00, squalifica del campo di gioco per DUE gare da disputarsi sul proprio campo a porte chiuse, Un punto di penalizzazione, squalifica calciatore RAPPOCCIOLO Salvatore per CINQUE giornate).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 102 DEL 19 FEBBRAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIAL RECLAMO N. 106 della società S.S.D. MELITESE srl avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°94 del 30.01.2008 (Ammenda di € 600,00, squalifica del campo di gioco per DUE gare da disputarsi sul proprio campo a porte chiuse, Un punto di penalizzazione, squalifica calciatore RAPPOCCIOLO Salvatore per CINQUE giornate). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; Sentito il rappresentante della società reclamante; RILEVA In via preliminare, che l’ordinamento disciplinare sportivo pone il rapporto arbitrale quale fonte assoluta e privilegiata di prova che non può essere disattesa per la negazione degli incolpati; Che, dal rapporto dell’arbitro e degli assistenti arbitrali della gara Melicucchese - Melitese, del 27.01.2008, risulta quanto qui di seguito riportato: Nel corso dell’incontro, i sostenitori della Società S.S.D. Melitese s.r.l. proferivano frasi minacciose ed ingiuriose nei confronti di uno degli assistenti arbitrali ed, inoltre, lo colpivano con sputi in varie parti del corpo; Alla fine del primo tempo, un sostenitore della suddetta società, attraverso il cancello della recinzione, afferrava per un braccio uno degli assistenti arbitrali e rifilava un pizzicotto al braccio stesso; Nello stesso frangente, un altro sostenitore afferrava l’assistente arbitrale dal collo e, minacciandolo, lo colpiva con uno schiaffo “abbastanza violento” alla nuca, il suddetto ufficiale di gara riusciva a sottrarsi alla morsa con uno scatto repentino, raggiungendo gli spogliatoi; Nel corso del secondo tempo, i sostenitori della società reclamante tenevano un comportamento offensivo e minaccioso all’indirizzo della terna arbitrale ed, inoltre, colpivano con sputi coloro i quali transitavano sotto la loro postazione ed, in particolare, uno degli assistenti arbitrali; Al 20° del II tempo, a seguito della segnatura di un gol da parte della Melitese, i sostenitori di entrambe le società, dopo aver scavalcato le recinzioni delle tribune nelle quali erano stati posizionati, “davano vita a scontri verbali con minacce da entrambe le parti, venendo poi allo scontro fisico, sedato dopo alcuni minuti da alcuni agenti di Polizia”; Al 24 del II tempo, il calciatore della Melitese, Rappocciolo Salvatore, a seguito dell’espulsione del calciatore avversario Condoluci Giuseppe, inseguiva quest’ultimo oltre il terreno di gioco e gli scagliava contro, con violenza, una borraccia piena d’acqua, colpendolo al collo. Il Giudice Sportivo Territoriale, per i fatti sopra descritti, ha sanzionato la Società S.S.D. Melitese s.r.l. con la squalifica del campo di gioco per due gare (da disputarsi sul proprio campo a porte chiuse), un punto di penalizzazione e l’ammenda di € 600,00, nel mentre ha squalificato il calciatore Rappocciolo Salvatore per cinque giornate di gara (cfr. C.U. n.94 del 30.01.2008 del Comitato Regionale Calabria). L’adita Commissione, per la natura, l’entità e le modalità dei fatti ascritti alla società medesima a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento dei propri sostenitori, ritiene conforme a giustizia annullare il punto di penalizzazione inflittogli, confermando nel resto, in considerazione, soprattutto, dell’assenza di qualsiasi conseguenza lesiva a danno della terna arbitrale; Per quanto concerne, invece, la posizione del calciatore della Melitese, Rappocciolo Salvatore, resosi responsabile di un atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario con lancio di un corpo contundente, appare conforme a giustizia ridurre a quattro giornate di gara la squalifica irrogatagli dal Giudice di I grado, in considerazione anche dell’assenza di conseguenze lesive derivanti dal gesto compiuto; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, delibera di: annullare UN punto di penalizzazione inflitto alla società S.S.D. MELITESE srl; ridurre la squalifica inflitta al calciatore RAPPOCCIOLO Salvatore a QUATTRO giornate di gara; confermare nel resto. dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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