COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 102 DEL 19 FEBBRAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIAL RECLAMO N. 107 della società U.S. CRUCOLESE avverso la regolarità della gara Crucolese – Doria (1 – 1) del 03.02.2008 Campionato PRIMA Categoria per presunta posizione irregolare del calciatore CAPRISTO Leonardo.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 102 DEL 19 FEBBRAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIAL RECLAMO N. 107 della società U.S. CRUCOLESE avverso la regolarità della gara Crucolese – Doria (1 – 1) del 03.02.2008 Campionato PRIMA Categoria per presunta posizione irregolare del calciatore CAPRISTO Leonardo. LA COMMISSIONE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali, il reclamo e le controdeduzioni; rilevato che effettivamente risulta che la società A.C. Doria ha utilizzato nella gara in oggetto il calciatore Capristo Leonardo (nato il 17.07.1989), che è tesserato con società appartenente a federazione estera (Germania) dal 15.11.2006; che, pertanto, va applicata alla società A.C. Doria la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 17, 5° comma, lettera a) del C.G.S.; P.Q.M. in accoglimento del reclamo, irroga alla società A.C. DORIA la punizione sportiva della perdita della gara (Crucolese – Doria del 03.02.2008) con il punteggio di 0 -3; dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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