COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 102 DEL 19 FEBBRAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIAL RECLAMO N. 111 della società A.S. BELVEDERE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Zonale di Belvedere di cui al Comunicato Ufficiale n°17 del 16.01.2008 (Inibizione Sig. LIPAROTO Fabio fino al 16.04.2008, inibizione Sig. D’AMICO Roberto fino al 16.05.2008, inibizione Sig. IMPIERI Mario fino al 16.03.2008).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 102 DEL 19 FEBBRAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIAL RECLAMO N. 111 della società A.S. BELVEDERE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Zonale di Belvedere di cui al Comunicato Ufficiale n°17 del 16.01.2008 (Inibizione Sig. LIPAROTO Fabio fino al 16.04.2008, inibizione Sig. D’AMICO Roberto fino al 16.05.2008, inibizione Sig. IMPIERI Mario fino al 16.03.2008). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della società reclamante; ritenuto che risulta in maniera chiara ed inequivoca : che il Sig. D’Amico Roberto, dirigente accompagnatore, si è reso protagonista di più episodi gravi e deplorevoli allorchè, al 16° del secondo tempo, a seguito della concessione di un calcio di rigore in favore della squadra avversaria, entrava abusivamente sul terreni di gioco per protestare e rivolgeva all’arbitro frasi offensive e minacce, quindi abbandonava il campo di sua iniziativa per recarsi in tribuna da dove seguiva il resto della gara ingiuriando ripetutamente il direttore di gara anche con gesti plateali, ed ancora, quando a fine gara, entrava in campo e profferiva frasi offensive nei confronti dell’arbitro; che il Sig. Liparoto Fabio, allenatore, sia al momento della concessione del calcio di rigore, quando entrava sul terreno di gioco unitamente al D’Amico per protestare, che a fine gara, offendeva e minacciava l’arbitro con frasi gravemente irriguardose; che il Sig. Impieri Mario, impiegato come assistente di parte, a fine gara, rivolgeva all’arbitro frasi offensive e irriguardose; considerato che le sanzioni inflitte dal primo giudice sono congrue ed adeguate; P.Q.M. Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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