COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 102 DEL 19 FEBBRAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIAL RECLAMO N. 112 della società A.S.D. EXCALIBUR COMPR. FRONTI avverso la regolarità della gara Excalibur Compr. Fronti – Fronti (2 – 2) del 03.02.2008 Campionato TERZA Categoria (Delegazione di Catanzaro) per presunta posizione irregolare del calciatore MURACA Rosario.
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 102 DEL 19 FEBBRAIO 2008
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIAL
RECLAMO N. 112 della società A.S.D. EXCALIBUR COMPR. FRONTI
avverso la regolarità della gara Excalibur Compr. Fronti – Fronti (2 – 2) del 03.02.2008 Campionato TERZA Categoria
(Delegazione di Catanzaro) per presunta posizione irregolare del calciatore MURACA Rosario.
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilavato che effettivamente la società U.S. Fronti ha utilizzato nella gara in oggetto il calciatore quindicenne Muraca Rosario, nato il
20.11.1992, il quale non era autorizzato alla partecipazione ad attività agonistica, ai sensi dell’art. 34, 3° comma delle N.O.I.F.;
Che, pertanto, va applicata alla società U.S. Fronti la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 17,
comma 5 lettera c) del C.G.S.;
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo, irroga alla società U.S. FRONTI la punizione sportiva della perdita della gara (Excalibur Compr. Fronti
– Fronti del 03.02.2008) con il punteggio di 0 – 3;
dispone, infine accreditarsi la tassa reclamo sul conto della reclamante.
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