COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 110 DEL 4 MARZO 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 136 della società S.S.D. MELITESE SRL avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°103 del 20.02.2008 (Squalifica calciatore NUNNARI Giulio per TRE gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 110 DEL 4 MARZO 2008
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO N. 136 della società S.S.D. MELITESE SRL
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n°103 del 20.02.2008 (Squalifica calciatore NUNNARI Giulio per TRE gare).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
rilevato che la sanzione come sopra inflitta dal giudice sportivo a carico del calciatore Nunnari Giulio, colpevole di una condotta
particolarmente deprecabile e offensiva, pur avvenuta in reazione ad schiaffo al volto ricevuto dall'avversario Catalano Vincenzo, è
congrua ed adeguata alla natura ed alla entità dei fatti accertati;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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