COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 110 DEL 4 MARZO 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 128 della società POL. S. PIETRO A MAIDA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°103 del 20.02.2008 (Squalifica calciatore IIRITANO Mario fino al 18.02.2009).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 110 DEL 4 MARZO 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 128 della società POL. S. PIETRO A MAIDA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°103 del 20.02.2008 (Squalifica calciatore IIRITANO Mario fino al 18.02.2009). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; pur considerata la condotta illegittima e antisportiva del calciatore Iiritano, accusato in referto dall'arbitro di averlo tirato “con molta violenza dall'orecchio sinistro” provocandogli dolore, la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità del fatto, che va qualificato come episodio di protesta violenta nei confronti del direttore di gara senza conseguenze lesive; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore IIRITANO Mario fino al 31 AGOSTO 2008. Dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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