COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 110 DEL 4 MARZO 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 129 della società A.S.D. REGGIOSUD 2004 avverso la regolarità della gara Reggiosud 2004 – Armando Segato (0 – 1) del 17.02.2008 Campionato GIOVANISSIMI REGIONALI per presunta posizione irregolare dell’assistente di parte CANDIDO Antonino (Reclamo trasmesso dal Giudice Sportivo per competenza con C.U. n° 28 del 28.02.2008).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 110 DEL 4 MARZO 2008
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO N. 129 della società A.S.D. REGGIOSUD 2004
avverso la regolarità della gara Reggiosud 2004 – Armando Segato (0 – 1) del 17.02.2008 Campionato GIOVANISSIMI
REGIONALI per presunta posizione irregolare dell’assistente di parte CANDIDO Antonino (Reclamo trasmesso dal Giudice
Sportivo per competenza con C.U. n° 28 del 28.02.2008).
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVA
La società Reggiosud 2004 sostiene che la gara in epigrafe non ha avuto regolare svolgimento in quanto la società Armando Segato
vi ha fatto prendere parte in veste di assistente arbitrale il signor Candido Antonino non tesserato per la società utilizzatrice.
Quanto sostenuto dalla Reggiosud 2004 è riscontrabile negli atti del Comitato Regionale Calabria, per cui il reclamo è fondato.
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo irroga alla società ARMANDO SEGATO la punizione sportiva della perdita della gara (Reggiosud 2004
– Armando Segato del 17.02.08 - Campionato Giovanissimi Regionali) con il punteggio di 0 – 3:
Dispone, infine accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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