COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 110 DEL 4 MARZO 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 131 della società P.G.S. SMILE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n°31 del 20.02.2008 (Ammenda di € 300,00, squalifica calciatore MOLLO Pantaleo per SEI gare, squalifica calciatore OLIVIERI Diego per DUE gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 110 DEL 4 MARZO 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 131 della società P.G.S. SMILE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n°31 del 20.02.2008 (Ammenda di € 300,00, squalifica calciatore MOLLO Pantaleo per SEI gare, squalifica calciatore OLIVIERI Diego per DUE gare). LA COMMISSIONE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; preliminarmente si rileva che la squalifica per due gare non è impugnabile, ai sensi dell'art.45/3, lett.a del C.G.S. e che pertanto il reclamo contro la sanzione comminata al calciatore OLIVIERI Diego è inammissibile; risulta in maniera chiara ed inequivoca: 1) che a fine gara alcuni sostenitori della società PGS SMILE si introducevano in campo nel tentativo di aggredire i calciatori della squadra MORELLI che si apprestavano a rientrare negli spogliatoi, provocando tafferugli che venivano sedati solo grazie all'intervento dei Carabinieri e dei dirigenti della soc. Smile. Poiché della condotta violenta da parte dei suoi tifosi deve essere chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva la società PGS Smile, ai sensi dell'art.14 C.G.S., la sanzione comminata dal giudice di prima istanza appare congrua ed adeguata. 2) Il calciatore MOLLO Pantaleo, n.7 della società PGS Smile, a fine gara, partendo a tutta velocità dalla propria panchina andava a spintonare con violenza contro il muro perimetrale del campo di gioco il n.9 avversario, il quale, l'arbitro scrive in referto, finiva in ospedale. A parere della presente commissione è congrua la sanzione comminata dal giudice sportivo per il grave atto di violenza perpetrato dal calciatore della società PGS Smile, valutata la pericolosità del gesto, una spinta violenta contro il muro, che avrebbe potuto arrecare ben più gravi conseguenze. La circostanza che il calciatore colpito abbia riportato o meno conseguenze lesive, ovvero sia effettivamente ricorso al ricovero ospedaliero, in realtà non documentata agli atti e negata dalla soc. reclamante secondo la quale lo stesso avrebbe abbandonato regolarmente il campo di gioco assieme alla squadra, né le supposte provocazioni subite in precedenza dal calciatore Mollo, servono ad attenuare la responsabilità e a giustificare una riduzione della squalifica. P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo avverso la squalifica per due giornate del calciatore OLIVIERI Diego; rigetta per il resto il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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