COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 110 DEL 4 MARZO 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 132 della società MAGIC GAMES CALCIO A 5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n°29 del 06.02.2008 (Disputa di DUE gare a porte chiuse, squalifiche Sigg. AIELLO Giovanni e SANGUINO BRUNO fino al 30.04.2008, squalifica calciatore SAMUELE Gianmario fino al 30.04.2010, squalifica calciatore LEUTERIO Andrea fino al 28.02.2010, squalifica calciatore REDA Francesco per SEI gare, Ammenda di € 600,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 110 DEL 4 MARZO 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 132 della società MAGIC GAMES CALCIO A 5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n°29 del 06.02.2008 (Disputa di DUE gare a porte chiuse, squalifiche Sigg. AIELLO Giovanni e SANGUINO BRUNO fino al 30.04.2008, squalifica calciatore SAMUELE Gianmario fino al 30.04.2010, squalifica calciatore LEUTERIO Andrea fino al 28.02.2010, squalifica calciatore REDA Francesco per SEI gare, Ammenda di € 600,00). LA COMMISSIONE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentita la società reclamante; RILEVA I.- Ferma la ricostruzione dei fatti offerta dall'arbitro negli atti ufficiali di gara, e non smentita nella sostanza dalla società reclamante, deve innanzitutto affermarsi la responsabilità oggettiva della società MAGIC GAMES, ai sensi dell'art.4 C.G.S., in ordine ai gravi episodi di violenza di cui è stato vittima l'arbitro nelle concitate fasi del dopo gara dettagliatamente descritte in referto. Ed invero, detta società deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta di alcuni suoi tesserati offensiva e minacciosa (il calciatore Reda Francesco, il dirigente Aiello Giovanni e il massaggiatore Sanguino Bruno) e per gli atti di violenza compiuti da altri (i calciatori Samuele Gianmario e Leuterio Andrea); nonché per l'invasione di campo a fine gara di due persone non identificate provenienti dalla tribuna, che si rivolgevano nei confronti dell'arbitro con frasi offensive e minacciose e tentavano di aggredirlo, non riuscendovi; con l'aggravante prevista per la mancata richiesta della forza pubblica (art.4 co.4 CGS). Sotto tale profilo la decisione del giudice sportivo deve essere però parzialmente riformata; Ritiene la Commissione equo confermare la sanzione della disputa di due gare a porte chiuse, mentre appare opportuno ridurre l’ammenda ad € 300,00. II.- E' certa altresì la responsabilità del calciatore REDA Francesco per aver offeso e minacciato l'arbitro al termine della gara mentre ancora sostava sul terreno di gioco, nonché successivamente, unitamente ai tesserati AIELLO Giovanni (dirigente accompagnatore) e SANGUINO Bruno (massaggiatore), mentre lo stesso arbitro usciva dal posto di Polizia del presidio Ospedaliero di Cosenza, per recarsi alla sua autovettura. Anche riguardo a tali fatti le sanzioni comminate dal giudice sportivo ai danni dei suddetti tesserati appaiono eque e pertanto, relativamente a tale profilo, il reclamo deve essere rigettato. III.- Ben più gravi gli addebiti contestati al calciatore SAMUELE Gianmario, il quale al fischio finale correva verso l'arbitro gridando frasi gravemente ingiuriose e minacciose; colpiva violentemente lo stesso arbitro con il petto, mandandolo a sbattere con il muso contro un altro giocatore, provocandogli così un forte dolore al labbro e alla mascella; quindi, dopo il rientro negli spogliatoi, si introduceva abusivamente nello spogliatoio dell'arbitro, cercando ripetutamente di aggredirlo, impedito dall'intervento del suo compagno di squadra Toscano Giuseppe, che lo portava via a forza, mentre lo stesso Samuele continuava a proferire minacce. Il Samuele deve perciò rispondere di condotta violenta, dovendo però valutarsi la mancanza di conseguenze lesive; di entrata abusiva nello spogliatoio dell'arbitro; di ripetuti tentativi di aggressione, non portati a termine solo grazie al provvidenziale intervento di terzi; di reiterate offese e minacce. Pur alla stregua di tale ingiustificabile condotta, appare però eccessiva la squalifica inflitta al calciatore Samuele Gianmario, che può pertanto essere ridotta. IV.- Come già rilevato dal giudice sportivo, l’arbitro ha manifestato perplessità in ordine all'episodio del lancio della bottiglia di plastica che colpiva l'arbitro, nel quale ha riportato trauma cranico con prognosi di quattro giorni. Si addossava la esclusiva responsabilità dell'atto il calciatore LEUTERIO Andrea, mentre l'arbitro, pur dichiarando di non essere stato in grado di identificare l'autore, nel supplemento di referto riferisce di propri sospetti nei confronti del calciatore SAMUELE Gianmario, per essersi l'episodio verificato pochi attimi dopo il tentativo di aggressione del Samuele sopra descritto, perché il Leuterio si sarebbe distinto per la sua correttezza, e per l'atteggiamento dei dirigenti giudicato piuttosto ambiguo. La presente Commissione ritiene di dover confermare la responsabilità in capo al calciatore Leuterio per l'episodio violento di cui si è autoaccusato, non avendo a disposizione alcun elemento per decidere diversamente, fondandosi i dubbi evidenziati dall'arbitro su mere supposizioni o sospetti non corroborati da alcuna prova. Riguardo alla misura della squalifica inflitta al Leuterio, anche in tale ipotesi si rileva che l'atto di violenza contro l'arbitro, colpito dal lancio di una bottiglietta di acqua da 50 cl. piena solo per metà, non ha comportato particolari conseguenze lesive che, comunque, non sono documentate, e che pertanto di detta circostanza occorre tenere conto, riducendo la squalifica inflitta al calciatore. V.- poiché i fatti appaiono sufficientemente provati, si ritiene di dover annullare il provvedimento di rimessione degli atti alla Procura Federale da parte del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione di Cosenza. P.Q.M. In parziale accoglimento, riduce l’ammenda inflitta alla società MAGIC GAMES C/5 ad € 300,00; riduce la squalifica inflitta al calciatore SAMUELE Gianmario fino al 31 AGOSTO 2009; riduce la squalifica inflitta al calciatore LEUTERIO Andrea fino al 31 AGOSTO 2009; conferma per il resto le altre sanzioni contenute nel provvedimento impugnato. Dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante. Dispone, infine, annullare la rimessione degli atti disposti dal Giudice Sportivo alla Procura Federale.
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