COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 110 DEL 4 MARZO 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 133 della società A.S.D. APRIGLIANO CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n°31 del 20.02.2008 (Ammenda di € 350,00, squalifica calciatore FEMIA Vincenzo per SEI gare, squalifica calciatore MUTO Mario per DUE gare, ammonizione (Vinfr.) calciatore FEMIA Vincenzo, ammonizione (II Infr.) Calciatore MUTO Mario).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 110 DEL 4 MARZO 2008
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO N. 133 della società A.S.D. APRIGLIANO CALCIO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato
Ufficiale n°31 del 20.02.2008 (Ammenda di € 350,00, squalifica calciatore FEMIA Vincenzo per SEI gare, squalifica calciatore
MUTO Mario per DUE gare, ammonizione (Vinfr.) calciatore FEMIA Vincenzo, ammonizione (II Infr.) Calciatore MUTO Mario).
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentita la società reclamante;
ritenuto che, ai sensi dall'art.45/3 lett.a) C.G.S., non sono impugnabili in alcuna sede i provvedimenti di squalifica dei calciatori fino a
due giornate di gara o a termine fino a quindici giorni, deve dichiararsi inammissibile il reclamo avverso la squalifica per due gare del
calciatore MUTO Mario e contro l'ammonizione dello stesso calciatore (II infrazione), nonché avverso l'ammonizione del calciatore
FEMIA Vincenzo (V infrazione);
considerato che dal rapporto ufficiale dell'arbitro, che in materia di giustizia sportiva fa piena prova circa il comportamento dei
tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo, relativamente alla condotta del calciatore Femia Vincenzo, colpevole di aver lanciato del fango verso il pubblico e
di essersi rivolto all'arbitro con frasi ingiuriose e minacciose a seguito della notifica del provvedimento di espulsione, e dei tifosi della
società Aprigliano Calcio;
rilevato comunque che la squalifica del calciatore Femia Vincenzo può essere ridotta, mentre la sanzione inflitta alla società
Aprigliano Calcio per responsabilità oggettiva ex art. 14 C.G.S. per la condotta dei suoi tifosi, è congrua ed adeguata alla natura ed
alla entità dei fatti accertati;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il reclamo nella parte in cui si impugna la squalifica inflitta al calciatore MUTO Mario nonché le ammonizioni
inflitte allo stesso Muto Mario nonché al calciatore Femia Vincenzo.
Riduce la squalifica inflitta al calciatore FEMIA Vincenzo a QUATTRO giornate di gara.
Dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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