COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 113 DELL’11 MARZO 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 147 della società MONTEROSSO CALCIO A 5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n°39 del 20.02.2008 (Squalifica calciatore LAMPASI Danilo fino al 20.02.2009, squalifica calciatore CERAVOLO Antonio fino al 20.03.2009, squalifica calciatore CERAVOLO Vincenzo fino al 20.07.2008, squalifica calciatore PIACENTE Giuseppe per QUATTRO gare, squalifica calciatore GUGLIOTTA Marco per TRE gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 113 DELL’11 MARZO 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 147 della società MONTEROSSO CALCIO A 5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n°39 del 20.02.2008 (Squalifica calciatore LAMPASI Danilo fino al 20.02.2009, squalifica calciatore CERAVOLO Antonio fino al 20.03.2009, squalifica calciatore CERAVOLO Vincenzo fino al 20.07.2008, squalifica calciatore PIACENTE Giuseppe per QUATTRO gare, squalifica calciatore GUGLIOTTA Marco per TRE gare). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; ritenuto che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca che : a) Che il calciatore Lampasi Danilo ha tenuto, a fine gara, un comportamento offensivo e violento nei confronti del direttore di gara che veniva strattonato, spinto e colpito con un calcio alla gamba; b) Che il calciatore Ceravolo Antonio ha tenuto analogo comportamento violento colpendo l’arbitro con un calcio ed uno sputo in faccia; c) Che il calciatore Ceravolo Vincenzo afferrava l’arbitro per il collo con l’intento di gettarlo in terra e teneva un comportamento offensivo e minaccioso; d) Che il calciatore Piacente Giuseppe si è reso responsabile di comportamento offensivo e minaccioso e per avere spinto e strattonato unitamente ai suddetti compagni di squadra il direttore di gara; e) Che il calciatore Gugliotta Marco ha tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro; considerato che le sanzioni inflitte dal giudice sportivo sono senz’altro congrue ed adeguate; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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