COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 113 DELL’11 MARZO 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 149 della Sig. SELVAGGIO Giacomo (soc. A.S. Filogaso) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria cui al Comunicato Ufficiale n°111 del 05.03.2008 (Squalifica per QUATTRO giornate).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 113 DELL’11 MARZO 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 149 della Sig. SELVAGGIO Giacomo (soc. A.S. Filogaso) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria cui al Comunicato Ufficiale n°111 del 05.03.2008 (Squalifica per QUATTRO giornate). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; ritenuto che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca che il calciatore Selvaggio Giacomo apriva una borraccia lanciando l’acqua ivi contenuta contro l’arbitro; che, tuttavia, appare conforme a giustizia contenere la sanzione inflitta dal primo giudice; P.Q.M. In parziale accoglimento del ricorso, riduce la squalifica al calciatore SELVAGGIO Giacomo a DUE giornate di gara; dispone, infine, restituirsi la tassa versata.
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