COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 113 DELL’11 MARZO 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 150 della società A.S.D. CALCIO TORANO STS avverso la regolarità della gara Askalos – Calcio Torano (2 – 1) del 16.02.2008 Campionato Seconda Categoria (Delegazione di Cosenza) per presunta posizione irregolare del calciatore SPINGOLA Renato.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 113 DELL’11 MARZO 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 150 della società A.S.D. CALCIO TORANO STS avverso la regolarità della gara Askalos – Calcio Torano (2 – 1) del 16.02.2008 Campionato Seconda Categoria (Delegazione di Cosenza) per presunta posizione irregolare del calciatore SPINGOLA Renato. LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che sull’esposto evidenziato nel reclamo (irregolare posizione del calciatore Spingola Renato) vi è stata già decisione da parte del Giudice Sportivo (cfr C.U. n° 28 del 30.01.2008 delibera in merito alla gara Askalos – Roggiano e Real Altomonte – Askalos); che nessun elemento nuovo è stato introdotto nel presente procedimento dalla società reclamante sicché non vi è ragione alcuna per discostarsi da quanto già deciso nei predetti reclami; che, inoltre, non trovano riscontro negli atti ufficiali le deduzioni poste a ragione del reclamo; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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