COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 113 DELL’11 MARZO 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 116 della società U.S. PARGHELIA CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n°34 del 30.01.2008 (Punizione sportiva perdita della gara (Comerconi – Parghelia del 06.01.2008) con il punteggio di 0 – 3).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 113 DELL’11 MARZO 2008
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO N. 116 della società U.S. PARGHELIA CALCIO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al
Comunicato Ufficiale n°34 del 30.01.2008 (Punizione sportiva perdita della gara (Comerconi – Parghelia del 06.01.2008) con il
punteggio di 0 – 3).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il direttore di gara a “chiarimenti”;
RILEVA
Che l’arbitro ha confermato nell’odierna seduta le sostituzioni eseguite dalla società Parghelia Calcio in occasione della gara
Comerconi – Parghelia del 06.01.2008 per come indicate sul proprio referto;
che, pertanto, appare evidente la violazione della norma che impone l’utilizzazione di almeno tre calciatori nati dal 1° gennaio 1987
in poi;
che, dunque, la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale appare condivisibile;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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