COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 113 DELL’11 MARZO 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 138 della società A.S.D. GARIBALDINA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°108 del 27.02.2008 (Ammenda di € 600,00, squalifica calciatore GRANDE Francesco fino al 27.02.2009, squalifica calciatore MATARAZZO Emanuele fino al 24.04.2008, squalifica calciatore ARISTODEMO Luigi fino al 06.04.2008).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 113 DELL’11 MARZO 2008
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO N. 138 della società A.S.D. GARIBALDINA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n°108 del 27.02.2008 (Ammenda di € 600,00, squalifica calciatore GRANDE Francesco fino al 27.02.2009, squalifica
calciatore MATARAZZO Emanuele fino al 24.04.2008, squalifica calciatore ARISTODEMO Luigi fino al 06.04.2008).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentiti il rappresentante della società ricorrente, il Commissario di campo e il direttore di gara raggiunto telefonicamente alla
presenza del rappresentante dell’A.I.A.;
RILEVA
Che dall’audizione del commissari di campo è emerso in modo chiaro che a fine gara nel rientro negli spogliatoi, un dirigente non
individuato della società Garibaldina, aggrediva verbalmente il direttore di gara con frasi minacciose e lesive dell’onorabilità degli
Organi Federali, che questa aggressione verbale partecipavano anche i calciatori Grande Francesco, Matarazzo Emanuele e
Aristodemo Luigi;
Il Commissario di campo in ogni caso ha escluso categoricamente che i calciatori de quo abbiano commesso atti violenti nei
confronti del direttore di gara.
Peraltro, l’arbitro telefonicamente sentito, ha rettificato il proprio verbale di gara, ridimensionando i fatti per come realmente accaduti;
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, riduce le sanzioni inflitte nel seguente modo;
riduce la squalifica al calciatore GRANDE Francesco fino al 24 MARZO 2008;
riduce la squalifica al calciatore MATARAZZO Emanuele fino al 31 MARZO 2008;
riduce la squalifica al calciatore ARISTODEMO Luigi fino al 15 MARZO 2008;
conferma nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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