COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 113 DELL’11 MARZO 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 139 della società F.C. CAPIZZAGLIE avverso la regolarità della gara Capizzaglie – Nuova Terina (3 – 3) del 02.02.2008 Campionato Seconda Categoria (Delegazione di Catanzaro) per presunta posizione irregolare del calciatore GALLO Domenico.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 113 DELL’11 MARZO 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 139 della società F.C. CAPIZZAGLIE avverso la regolarità della gara Capizzaglie – Nuova Terina (3 – 3) del 02.02.2008 Campionato Seconda Categoria (Delegazione di Catanzaro) per presunta posizione irregolare del calciatore GALLO Domenico. LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Rilevato che il reclamo relativo alla posizione irregolare del calciatore Gallo Domenico è stato trasmesso oltre il termine perentorio di sette giorni dalla disputa della gara, stabilito dall’art. 46, comma 3 del C.G.S.; P.Q.M. Dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.
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