COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 117 DEL 18 MARZO 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 154 della società U.S. AMATO avverso la regolarità della gara Amato – Magisano F.Fedele (3 – 3) del 02.03.2008 Campionato Terza Categoria (Delegazione di Catanzaro) per presunta posizione irregolare del calciatore GESUALDO Antonio.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 117 DEL 18 MARZO 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 154 della società U.S. AMATO avverso la regolarità della gara Amato – Magisano F.Fedele (3 – 3) del 02.03.2008 Campionato Terza Categoria (Delegazione di Catanzaro) per presunta posizione irregolare del calciatore GESUALDO Antonio. LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA La reclamante sostiene che alla gara Amato – Magisano del 2.3.2008 il calciatore Gesualdo Antonio partecipava in posizione irregolare in quanto squalificato. Quanto asserito risponde al vero: il calciatore Gesualdo, squalificato per due gare con C.U. n° 49 del 13.2.2008, al momento di disputare la gara Amato – Magisano ne aveva difatti scontata una soltanto (Magisano – Cicalese del 24.2.08). L’altra gara cui non prendeva parte (Cerva –Magisano del 17.2.2008) e che gli avrebbe permesso di scontare interamente la sanzione inflittagli, non veniva disputata per neve, per cui non produceva risultato valido per la squalifica, per come prescritto dall’art. 22 punto 4 C.G.S.. La sua posizione nella gara in epigrafe era pertanto irregolare ed il reclamo è conseguentemente fondato. P.Q.M. In accoglimento del reclamo irroga alla società MAGISANO F.FEDELE la punizione sportiva della perdita della gara (Amato – Magisano F. Fedele del 2.03.2008) con il punteggio di 0 – 3; Dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it