COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 117 DEL 18 MARZO 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 155 della società A.S.D. F.C. CORTALE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n°52 del 05.03.2008 (Squalifica per SEI gare di cui una per recidività in ammonizione del calciatore VITALIANO Palmiro).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 117 DEL 18 MARZO 2008
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO N. 155 della società A.S.D. F.C. CORTALE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato
Ufficiale n°52 del 05.03.2008 (Squalifica per SEI gare di cui una per recidività in ammonizione del calciatore VITALIANO
Palmiro).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVA
La reclamante impugna la decisione in epigrafe assumendo che i fatti non si sono svolti nel modo riportato in rapporto dall’arbitro. Il
comportamento tenuto dal calciatore Vitaliano non sarebbe stato tale da giustificare la squalifica, da ritenersi oggettivamente
eccessiva.
I fatti per come narrati dall’arbitro, al contrario, appaiono tali da legittimare appieno la decisione del giudice di primo grado.
Il Vitaliano, in effetti, nel suo ruolo di capitano, non solo non si sarebbe attivato per riportare la situazione alla calma ma sarebbe
stato tra i più esagitati nel provocare gli avversari e nel rivolgere ingiurie e minacce nei confronti del direttore di gara.
La sanzione appare congrua ed adeguata ed il reclamo da rigettare.
P.Q.M.
Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
RECLAMO
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