COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 117 DEL 18 MARZO 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 156 della società P.D. POSEIDON S.P.A. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Zonale di Belvedere di cui al Comunicato Ufficiale n°24 del 05.03.2008 (Squalifica calciatore CAROPRESE Antonio fino al 05.03.2011).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 117 DEL 18 MARZO 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 156 della società P.D. POSEIDON S.P.A. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Zonale di Belvedere di cui al Comunicato Ufficiale n°24 del 05.03.2008 (Squalifica calciatore CAROPRESE Antonio fino al 05.03.2011). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA La sanzione in epigrafe scaturisce dal duplice episodio di violenza verificatosi nei confronti dell’arbitro che sarebbe stato graffiato al pollice della mano destra e contestualmente colpito da un pugno alla zigomo. La narrazione di tale eventi comporta l’insorgere della responsabilità del capitano in quanto l’autore degli atti non è stato individuato (Art. 3, punto 2 del G.G.S.). La società reclamante indica come autore del gesto altro calciatore assumendo, tuttavia, che lo stesso non avrebbe colpito intenzionalmente l’arbitro. La tesi non può essere accolta in quanto i fatti sono stati narrati dall’arbitro in maniera assolutamente diversa ed hanno visto come protagonisti due differenti calciatori del Poseidon. La sanzione tuttavia va rimodulata tenendo conto della gravità degli episodi stessi. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica del calciatore CAROPRESE Antonio al 31 MARZO 2009; dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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