COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 DEL 1° APRILE 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 166 della società A.C. ROCCA DI NETO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n°35 del 05.03.2008 (Punizione sportiva perdita della gara Rocca di Neto – Mesoraca con il punteggio di 0 – 3, DUE punti di penalizzazione, DUE giornate di squalifica del campo, Ammenda di € 250,00, squalifica calciatori AIELLO Rosario, LIDONNICI Antonio e SENDENTE Teodoro per SEI gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 DEL 1° APRILE 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 166 della società A.C. ROCCA DI NETO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n°35 del 05.03.2008 (Punizione sportiva perdita della gara Rocca di Neto – Mesoraca con il punteggio di 0 – 3, DUE punti di penalizzazione, DUE giornate di squalifica del campo, Ammenda di € 250,00, squalifica calciatori AIELLO Rosario, LIDONNICI Antonio e SENDENTE Teodoro per SEI gare). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; preliminarmente si rileva che non è stata fornita la prova della trasmissione del reclamo alla controparte e pertanto il reclamo stesso è inammissibile sul punto relativo alla perdita della gara; RILEVA che nel supplemento di referto relativo alla gara del 1° marzo 2008 tra Rocca di Neto e Mesoraca (2° cat.), l'arbitro riferisce che alla fine del primo tempo il capitano della società Mesoraca accompagnato da un Carabiniere si presentava nello spogliatoio dell'arbitro per denunciare una serie di minacce ricevute nell'intervallo da parte di alcune persone della soc. Rocca di Neto che erano entrati nello spogliatoio della Mesoraca per minacciare verbalmente i giocatori, intimando loro di perdere la partita e che in caso contrario “sarebbe finita in malo modo”. Per tale motivo il capitano del Mesoraca dichiarava che la sua squadra era intenzionata a non scendere in campo perché non vi erano le condizioni per riprendere la gara. Dopo aver rappresentato la situazione al capitano del Rocca di Neto e tranquillizzato i calciatori del Mesoraca, anche grazie all'arrivo di altri Carabinieri, la gara poteva riprendere. Al 48° s.t., dopo la segnalazione di 4 minuti di recupero, scoppiava una rissa a centrocampo che coinvolgeva calciatori di entrambe le squadre, tra i quali il direttore di gara identifica tre calciatori del Mesoraca (Catanzaro, Marrazzo e Ruperto) e tre del Rocca di Neto (Aiello, Lidonnici, Sendente). Il tutto accadeva mentre la gara era in svolgimento. Specifica l'arbitro: “Preciso che ad iniziare sono stati i giocatori della società Rocca di Neto e quindi quelli implicati della società ospite si sono dovuti difendere”. Inoltre entravano in campo almeno tre persone del pubblico che aggredivano i calciatori del Mesoraca ed uno in particolare, Ruperto Carmine, il quale veniva violentemente colpito alla testa e si accasciava al suolo esanime, per essere successivamente trasportato dal 118 all'Ospedale di Crotone per accertamenti. I Carabinieri e i dirigenti di entrambe le società si prodigavano per calmare gli animi e far rientrare le squadre negli spogliatoi. A questo punto l'arbitro riteneva che non sussistevano più le condizioni per terminare la gara, anche perché nel frattempo, alle ore 17,50, era sopraggiunta l'oscurità. Alla stregua di ciò, preso atto delle accuse precise e circostanziate da parte dell'arbitro che ha inteso identificare i tre calciatori del Rocca di Neto (Aiello, Lidonnici e Sendente) come i veri e unici responsabili della rissa, in realtà una aggressione ai danni di tre calciatori della Mesoraca, deve ritenersi che il Giudice Sportivo ha correttamente riconosciuto la responsabilità dei tre calciatori della soc. Rocca di Neto per l'aggressione ai danni dei calciatori avversari e per la procurata rissa. In conseguenza di detti fatti e dell'entrata abusiva in campo di persone non autorizzate che aggredivano i calciatori del Mesoraca, in particolare Ruperto Carmine al quale procuravano un trauma commotivo cerebrale, deriva la responsabilità oggettiva della società Rocca di Neto. L'entità delle sanzioni è da valutarsi congrua rispetto alla gravità e alla pericolosità degli episodi appena descritti. Essendo accertate le responsabilità per i fatti in questione, non sussitono ragionevoli motivi per trasmettere gli atti alla Procura Federale. P.Q.M. Dichiara il reclamo inammissibile sul punto relativo alla perdita della gara; Rigetta per il resto l’impugnato provvedimento e dispone incamerarsi la tassa. Dispone, infine, revocare il provvedimento del giudice Sportivo nella parte in cui trasmette gli atti alla Procura Federale
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