COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 DEL 1° APRILE 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE (159) – APPELLO DELLA SOCIETA’ POL. CESSANITI DIL. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 15 PUNTI DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO IN CORSO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria – CU n. 85 del 15.1.2008)

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 DEL 1° APRILE 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE (159) – APPELLO DELLA SOCIETA’ POL. CESSANITI DIL. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 15 PUNTI DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO IN CORSO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria – CU n. 85 del 15.1.2008) Letti gli atti; Esaminato il reclamo proposto dalla Società Polisportiva Cessaniti avverso la decisione resa dalla Commissione Disciplinare Territoriale Reggio Calabria (pubblicata su C.U. Comitato Regione Calabria n. 85 del 15 gennaio 2008) con il quale è stata irrogata a carico della Società la sanzione della penalizzazione di punti 15 da scontarsi nel campionato in corso ex art. 6, comma 4 CGS (oggi art. 7, comma 4 CGS) in relazione all’art.13, comma 1 CGS (oggi art.16, comma 1 lett. G) Ascoltati il difensore della Polisportiva Cessaniti che ha concluso per l’accoglimento del reclamo ed il rappresentante della Procura Federale avv. Andrea Magnanelli che ha concluso per il rigetto del reclamo; Rilevato che, nella decisione di primo grado, sono stati ravvisati nella condotta del sig. Francesco Barbieri gli estremi dell’illecito sportivo e, conseguentemente, la Polisportiva Cessaniti è stata sanzionata per responsabilità oggettiva per i fatti ascrivibili al suo dirigente; Ritenuto che nella impugnativa proposta: - si nega l’esistenza di atti idonei a perseguire lo scopo di turbare la regolarità della competizione sportiva; - si rileva l’esistenza di contatti fra tesserati tutt’al più definibili come contrari al principio di lealtà, correttezza e probità; - si censura l’eccessività della sanzione irrogata in considerazione del fatto che i comportamenti ascritti al Barbieri sarebbero di portata marginale e comunque sarebbero rimasti a livello di mero tentativo ed in relazione al fatto che la norma applicata prevede la penalizzazione di un solo punto come sanzione minima; - si evidenzia che il comportamento censurato è da imputarsi a soggetto non qualificato come legale rappresentante della Società trattandosi di ex dirigente; - si fa notare come il risultato conseguito sul campo per la gara in questione sia stato negativo per la Società sanzionata che, pertanto, non aveva tratto alcun concreto vantaggio dalla condotta del Barbieri; Considerato che, a seguito di attenta lettura degli atti del giudizio, è emerso: - che il sig. Francesco Barbieri all’epoca dei fatti rivestiva la carica di consigliere della Polisportiva Cessaniti; - che il Barbieri tentava più volte nei giorni precedenti la gara Pol. Cessaniti – ASC Tropea, nonché il giorno della gara e durante l’intervallo della stessa di convincere la dirigenza della ASC Tropea ad accordarsi per far vincere o comunque per chiudere la gara con un risultato utile alla Pol. Cessaniti; - che tale circostanza veniva ammessa dallo stesso Barbieri concretizzando così l’esistenza di atti idonei a turbare la regolarità della competizione sportiva; - che la ASC Tropea non aderiva alle richieste del Barbieri; Valutato che i comportamenti tenuti dal Barbieri sono stati giustamente censurati dalla Commissione Disciplinare Territoriale che ha ritenuto lo stesso responsabile di illecito sportivo per avere compiuto atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara in adesione alle prescrizioni dell’art. 6 commi 1 e 2 CGS all’epoca dei fatti (oggi art. 7, commi 1 e 2 CGS), atti che, alla luce delle considerazioni sopra riportate, non sono inquadrabili nella meno grave violazione del principio di lealtà, correttezza e probità Accertata la gravissima responsabilità del Barbieri e scaturendo dalla stessa la responsabilità oggettiva della Polisportiva Cessaniti l’entità della sanzione irrogata va valutata proprio in relazione alla gravissima responsabilità del tesserato sicchè appare equa la sanzione irrogata anche in relazione alla giurisprudenza recentemente consolidatasi in seno a questa Commissione. P.Q.M. Rigetta il reclamo proposto dalla Società Polisportiva Cessaniti. Dispone l’incameramento della tassa reclamo già versata.
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