COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 DEL 1° APRILE 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE (222) – RECLAMO DELLA SOCIETA’ USC CORIGLIANO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI MERITO GARA CORIGLIANOCALCIO ACRI DEL 27.1.2008 (delibera G.S. CC.UU. n. 94 del 30.1.2008 e n. 100 del 13.2.2008 e delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Calabria C.U. n. 110 del 4.3.2008 – Campionato di Eccellenza).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 DEL 1° APRILE 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE (222) - RECLAMO DELLA SOCIETA’ USC CORIGLIANO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI MERITO GARA CORIGLIANOCALCIO ACRI DEL 27.1.2008 (delibera G.S. CC.UU. n. 94 del 30.1.2008 e n. 100 del 13.2.2008 e delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Calabria C.U. n. 110 del 4.3.2008 – Campionato di Eccellenza). Visti gli atti; letto il ricorso; considerato che la Società USC Corigliano Calcio ricorre avverso la decisione della Commissione disciplinare territoriale presso il CR Calabria che ha rigettato i reclami avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale di cui ai CC.UU. n. 94 del 30.1.2008 (ammenda € 150,00, inibizione sig. Fabio Antonio Falbo fino al 27.3.2008 e inibizione sig. Antonio Palummo fino al 20.3.2008) e n. 100 del 13.2.2008 (penalizzazione di 3 punti in classifica); considerato che, avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali è possibile proporre ricorso esclusivamente alle Commissioni disciplinari territoriali essendo previsti, ai sensi dell’art. 44 CGS, soltanto due gradi di giudizio per le infrazioni che riguardano l’attività agonistica, mentre la Commissione disciplinare nazionale è competente a decidere i ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni disciplinari territoriali unicamente nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale e in quelli aventi ad oggetto la posizione irregolare dei calciatori; considerato che nel caso in questione, si sono esauriti i due gradi del giudizio previsti dal citato art. 44 CGS, e pertanto il ricorso è inammissibile; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e dispone l’addebito della tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it