COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 DEL 1° APRILE 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 143 della società POL. SAN GIOVANNELLO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°103 del 20.02.2008 (Ammenda di € 130,00, squalifica calciatore ROMEO Fabio fino al 20.08.2011, squalifica calciatore ROMEO Demetrio Antonio fino al 20.04.2009, squalifica calciatore ROMEO Francesco fino al 16.04.2008).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 121 DEL 1° APRILE 2008
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO N. 143 della società POL. SAN GIOVANNELLO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n°103 del 20.02.2008 (Ammenda di € 130,00, squalifica calciatore ROMEO Fabio fino al 20.08.2011, squalifica calciatore
ROMEO Demetrio Antonio fino al 20.04.2009, squalifica calciatore ROMEO Francesco fino al 16.04.2008).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il direttore di gara a “chiarimenti”;
RILEVA
che all’esito dell’interrogatorio reso dal direttore di gara, i fatti per come dallo stesso verbalizzati, hanno ritrovato pieno riscontro, pur
non di meno si rende necessario riesaminare la sanzione inflitta al calciatore Romeo Demetrio Antonio rapportandola alla gravità dei
fatti dallo stesso commessi;
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore ROMEO Demetrio Antonio fino al 31 DICEMBRE 2008;
conferma nel resto l’impugnato provvedimento e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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