COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 DEL 1° APRILE 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 158 della società A.C. DORIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°114 del 12.03.2008 (DUE punti di penalizzazione, DUE gare da disputare sul proprio campo a porte chiuse, ammenda di € 600,00, inibizione Sig. FRATTOLILLO Francesco fino al 12.12.2008).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 DEL 1° APRILE 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 158 della società A.C. DORIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°114 del 12.03.2008 (DUE punti di penalizzazione, DUE gare da disputare sul proprio campo a porte chiuse, ammenda di € 600,00, inibizione Sig. FRATTOLILLO Francesco fino al 12.12.2008). RECLAMO N. 159 del Sig. FRATTOLILLO Francesco (soc. A.C. Doria) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°114 del 12.03.2008 (inibizione fino al 12.12.2008). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE preliminarmente dispone la riunione dei reclami n° 158 e 159 in epigrafe per evidenti ragioni di connessione; letti gli atti ufficiali e i reclami; sentito il Sig. Frattolillo Francesco; RILEVA che dal supplemento di referto relativo alla gara del 9/3/2008 tra Doria e Verbicaro (I^ categoria, gir. A), risultano essersi verificati durante e dopo la gara gli episodi antisportivi e violenti ai danni dell'arbitro, dettagliatamente descritti dal Giudice Sportivo nel provvedimento impugnato; che il referto ufficiale, è bene ribadirlo, fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento della gare, come previsto dall'art. 35 del C.G.S. e che pertanto i fatti in esso descritti devono considerarsi come acclarati; che pertanto deve riconoscersi la responsabilità della società A.C. Doria e del suo dirigente Frattolillo Francesco già affermata dal giudice di primo grado, e la congruità delle sanzioni dallo stesso comminate; che comunque appare congruo, anche perché in linea con precedenti decisioni adottate dalla presente commissione, escludere dal novero delle sanzioni la perdita dei due punti di penalizzazione in classifica ai danni della società A.C. Doria; P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo n° 158 annulla la sanzione della penalizzazione di due punti in classifica; conferma per il resto il provvedimento impugnato e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante; rigetta il reclamo n° 159 e dispone incamerarsi la tassa.
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