COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 DEL 1° APRILE 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 160 della società S.S.C. REAL ROSSANESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°114 del 12.03.2008 (Squalifica calciatore FILOCOMO Giuseppe per OTTO gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 DEL 1° APRILE 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 160 della società S.S.C. REAL ROSSANESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°114 del 12.03.2008 (Squalifica calciatore FILOCOMO Giuseppe per OTTO gare). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; ritenuto che da un’attenta lettura degli atti risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo; considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti al calciatore Filocomo Giuseoppe ed in particolare che va tenuto conto dalle continue provocazioni dallo stesso subite da parte degli avversari; P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore FILOCOMO Giuseppe a SEI giornate; dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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