COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 125 DELL’8 APRILE 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 170 della società F.C. SAN MARCO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°118 del 19.03.2008 (Inibizione Sig. PIRAINO Ever Massimo fino al 19.03.2013).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 125 DELL’8 APRILE 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 170 della società F.C. SAN MARCO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°118 del 19.03.2008 (Inibizione Sig. PIRAINO Ever Massimo fino al 19.03.2013). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; Sentito il rappresentante della società reclamante; RILEVA In via preliminare che, ai sensi dell’art.35 del C.G.S., il rapporto dell’arbitro ha valore di prova assoluta e rivilegiata e, pertanto, non può essere tenuta in considerazione una ricostruzione di fatti differente da quella operata dall’arbitro; Che dal rapporto dell’arbitro della gara Mongrassano - San Marco del 16.03.2008 risulta che al 31° del I tempo Piraino Ever Massimo, che svolgeva le funzioni di massaggiatore della società F.C. San Marco, entrava sul terreno di gioco a seguito di una decisione dell’arbitro non condivisa, proferendo a quest’ultimo frasi offensive. Prima di essere allontanato, il Piraino colpiva il direttore di gara con tre schiaffi sul volto, senza tuttavia arrecargli conseguenze lesive, indirizzandogli, inoltre, espressioni offensive e minacciose; Considerato che l’inibizione inflitta al dirigente in questione dal Giudice Sportivo Territoriale appare alquanto eccessiva, in considerazione, in particolare, della totale assenza di conseguenze lesive derivanti dal gesto violento posto in essere dal suddetto tesserato nei confronti dell’arbitro, così come esplicitamente precisato dal direttore di gara nel rapporto a sua firma, nel quale si legge: “Mi tirava tre schiaffi sul volto, che comunque non mi procuravano nulla”; Ritenuto, pertanto, di dover ridurre detta sanzione in maniera congrua ed adeguata ai fatti ascritti al Piraino; P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce l’inibizione inflitta al Sig. PIRAINO Ever Massimo, dirigente della società F.C. San Marco, fino al 31 DICEMBRE 2009; dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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