COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 125 DELL’8 APRILE 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 173 della società U.S. LAUROPOLI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n°36 del 19.03.2008 (Omologazione del risultato della gara Mandatoriccese – Lauropoli del 09.03.2008).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 125 DELL’8 APRILE 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 173 della società U.S. LAUROPOLI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n°36 del 19.03.2008 (Omologazione del risultato della gara Mandatoriccese – Lauropoli del 09.03.2008). LA COMMISSIONE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; Sentito il rappresentante della società reclamante; RILEVA Che dal rapporto dell’arbitro, con relativo supplemento, e da quello del commissario di campo della gara Mandatoriccese - Lauropoli, disputatasi il 09.03.2008, risulta in maniera chiara ed inequivoca quanto qui di seguito riportato: Dopo essere giunto al campo di gioco, il direttore di gara veniva avvicinato da un individuo qualificatosi come Mangone Francesco, dirigente della S.S. Mandatoriccese (inibito all’epoca dei fatti), che gli intimava con fare minaccioso che “oggi ci doveva essere un solo risultato, cioè la vittoria della propria squadra”, così come testualmente riferito dall’arbitro nel supplemento di rapporto a sua firma. Successivamente, il Mangone si posizionava dietro la rete di recinzione insieme ad un altro individuo, identificato dai carabinieri presenti come Valenzano Vincenzo, dirigente della medesima società (anch’egli inibito all’epoca dei fatti): entrambi i dirigenti, per tutta la durata della gara ed anche oltre (fino al rientro delle squadre negli spogliatoi), tenevano un comportamento offensivo e pesantemente minaccioso nei confronti del direttore di gara. Al 13° del I tempo, il calciatore Marincolo Luigi della Mandatoriccese, in seguito ad una decisione dell’arbitro, si scagliava contro quest’ultimo, colpendolo con un calcio ad una coscia che gli provocava “un forte dolore ed un vasto ematoma”. Lo stesso calciatore tentava successivamente di colpire con un pugno il suddetto ufficiale di gara che, tuttavia, riusciva a schivarlo, prima di essere fermato, con difficoltà, da alcuni calciatori. Dopo essere stato espulso, il Marincolo, posizionatosi all’esterno dei cancelli chiusi del terreno di gioco, minacciava di morte l’arbitro e tentava di rientrare in campo con l’evidente intento di reiterare la propria aggressione ai danni del medesimo ufficiale di gara, non riuscendovi, tuttavia, per il pronto intervento dei Carabinieri. Al 26° del I tempo, il succitato dirigente Mangone Francesco, dopo vari tentativi effettuati in precedenza, riusciva ad entrare sul terreno di gioco in seguito ad una scaramuccia fra calciatori, minacciando ed insultando i calciatori della squadra avversaria: nel frattempo, due persone non identificate entravano in campo e colpivano con calci e pugni alcuni giocatori del Lauropoli. Tale aggressione veniva sedata dall’intervento dell’arbitro che provvedeva a riportare la calma, facendo riprendere regolarmente il gioco. Su tale circostanza, il direttore di gara è stato chiaro nel proprio supplemento di rapporto, precisando che: “Dopo poco riuscivo a sedare il tutto e riprendevo regolarmente la gara”. Al termine della partita, i succitati dirigenti Mangone e Valenzano proferivano minacce ed insulti all’arbitro mentre questi si accingeva a fare rientro negli spogliatoi. La Società U.S. Lauropoli proponeva reclamo avverso il regolare svolgimento della gara al Giudice Sportivo Territoriale, il quale, con decisione pubblicata sul C.U. n.36 del 19.03.2008 della Delegazione Distrettuale di Rossano, rigettava il reclamo in questione (sanzionando, con la medesima decisione, sia la S.S. Mandatoriccese che i relativi tesserati resisi responsabili dei fatti esposti in precedenza). La decisione assunta dal giudice di prime cure appare corretta. Infatti, dal rapporto dell’arbitro risulta chiaramente che, dopo le interruzioni dovute ai fatti narrati in precedenza (esauritisi, peraltro, in un breve lasso di tempo), la gara è stata portata regolarmente a termine. Pertanto, dagli atti ufficiali non emerge alcun elemento che induca a ritenere che le situazioni ed i fatti verificatisi abbiano influito sulla regolarità dello svolgimento della gara in questione, e tantomeno che il direttore di gara abbia continuato la gara pro-forma. Di conseguenza, il reclamo de quo deve essere rigettato. P.Q.M. Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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