COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 125 DELL’8 APRILE 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 174 del Sig. RICCIARDI Giovanni (soc. A.S. Sersale Amatori) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n°23 del 26.03.2008 (Squalifica fino al 31.03.2009).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 125 DELL’8 APRILE 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 174 del Sig. RICCIARDI Giovanni (soc. A.S. Sersale Amatori) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n°23 del 26.03.2008 (Squalifica fino al 31.03.2009). LA COMMISSIONE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA In via preliminare che: - ai sensi e per gli effetti dell’art.34, co.5, del C.G.S., non è consentito il contraddittorio tra gli ufficiali di gara e le parti interessate e, pertanto, non può essere accolta la richiesta avanzata in tal senso dal reclamante; - ai sensi e per gli effetti dell’art.35 del C.G.S., il rapporto dell’arbitro ha valore di prova assoluta e privilegiata e, pertanto, non può essere tenuta in considerazione una ricostruzione di fatti differente da quella operata dall’arbitro; Che dal rapporto dell’arbitro della gara Amatori 95 Mesoraca - Amatori A.S. Sersale del 22.03.2008 risulta che il calciatore Ricciardi Giovanni dell’Amatori A.S. Sersale, non avendo condiviso una decisione arbitrale, rivolgeva al direttore di gara frasi offensive e minacciose, dandogli, nel contempo, “due leggeri schiaffetti sul volto” che non gli procuravano alcuna conseguenza lesiva ne altri danni di alcuna natura; Ritenuto conforme a giustizia ridurre la sanzione irrogata al Ricciardi dal Giudice Sportivo Territoriale in considerazione del fatto che il gesto perpetrato è stato di modestissima entità; P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica al calciatore RICCIARDI Giovanni fino al 19 OTTOBRE 2008; dispone restituirsi la tassa versata.
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