COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 125 DELL’8 APRILE 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 175 della società A.C. CAMPANA avverso la regolarità della gara san Giacomo Acri – Campana (4 – 4) del 09.03.2008 Campionato Seconda categoria (Delegazione di Rossano) per presunta posizione irregolare dei calciatori ABBRUZZESE Vincenzo e TERRANOVA Angelo (Reclamo trasmesso dal Giudice Sportivo per competenza).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 125 DELL’8 APRILE 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 175 della società A.C. CAMPANA avverso la regolarità della gara san Giacomo Acri – Campana (4 – 4) del 09.03.2008 Campionato Seconda categoria (Delegazione di Rossano) per presunta posizione irregolare dei calciatori ABBRUZZESE Vincenzo e TERRANOVA Angelo (Reclamo trasmesso dal Giudice Sportivo per competenza). LA COMMISSIONE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; La società A.C. Campana propone reclamo avverso la regolarità della gara San Giacomo Acri – Campana del 09.03.2008, deducendo che : 1. la distinta di gara della società San Giacomo Acri riportava al n° 14 il nome del calciatore Abbruzzese Vincenzo, che ha preso parte alla gara, senza tuttavia indicare né il suo documento d’identità né il tesserino federale; 2. il calciatore Terranova Angelo, nato il 16.07.1980 non aveva titolo per partecipare alla gara poiché non tesserato per la società San Giacomo Acri; rilevato che la mancata indicazione in distinta del documento d’identità del calciatore Abbruzzese Vincenzo (regolarmente tesserato per la società San Giacomo Acri) non ha alcuna influenza sul regolare svolgimento della gara una volta che l’arbitro abbia proceduto alla sua identificazione, salvo che non risulti altrimenti che l’identificazione sia stata erronea, che sia residuata incertezza sull’identità di chi ha preso parte alla gara o che non si produca l’allegazione e la dimostrazione dello scambio di persona; rilevato, inoltre, che il calciatore Terranova Angelo, nato il 16.07.1980, risulta regolarmente tesserato con la società San Giacomo Acri con decorrenza 15.03.2008; il reclamo, pertanto, è infondato; P.Q.M. rigetta il reclamo dispone incamerarsi la tassa.
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