COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 128 DEL 15 APRILE 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Su deferimento della Procura Federale con nota del 19 marzo 2008 prot. 1653/223pf07-08/SP/en IL DEFERIMENTO Con provvedimento del 19 marzo 2008 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale, Plutino Leone (dirigente della società Oratorio Salesiano), Callea Fortunato (Presidente della società Oratorio Salesiano), Carandente Natale (vice presidente della società Oratorio Salesiano), Carrozza Lucio (già tesserato della società Oratorio Salesiano), per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S., nonché della società Oratorio Salesiano in applicazione dell’art. 2, comma 4 (oggi trasfuso dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S.).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 128 DEL 15 APRILE 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Su deferimento della Procura Federale con nota del 19 marzo 2008 prot. 1653/223pf07-08/SP/en IL DEFERIMENTO Con provvedimento del 19 marzo 2008 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale, Plutino Leone (dirigente della società Oratorio Salesiano), Callea Fortunato (Presidente della società Oratorio Salesiano), Carandente Natale (vice presidente della società Oratorio Salesiano), Carrozza Lucio (già tesserato della società Oratorio Salesiano), per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S., nonché della società Oratorio Salesiano in applicazione dell’art. 2, comma 4 (oggi trasfuso dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S.). L’attività investigativa effettuata dal collaboratore dell’Ufficio Indagini ha avuto inizio a seguito della aggressione subita dal direttore di gara al termine dell’incontro di calcio Deportivo San Sperato – Oratorio Salesiano del 22.03.2007. Dal rapporto del direttore di gara era stato possibile individuare tra gli aggressori i calciatori dell’Oratorio Salesiano Acquaviva Giovanni, Iiriti Gabriele, Carrozza Lucio, Nucera Alessandro e Nicolò Giuseppe, minori all’epoca dei fatti, tutti squalificati dal Giudice Sportivo fino al 27.03.2010. La società non ha proposto impugnazione avverso la decisione impugnata dal genitore di Iiriti Gabriele. Il Giudice di secondo grado ha rigettato il reclamo. Con separati ricorsi i genitori dei minori Nucera Alessandro e Nicolò Giuseppe hanno chiesto il riesame della posizione dei propri figli deducendo che gli stessi, pur essendo tesserati per la società Oratorio Salesiano, non avevano preso parte alla gara. Analogo ricorso ha presentato la madre di Carrozza Lucio deducendo che il figlio non aveva preso parte alla gara anchè perché non più tesserato per l’Oratorio Salesiano. I sigg.ri Plutino Leone, Carandente Natale e Callea Fortunato hanno confermato le affermazioni dei ricorrenti. La Procura Federale sulla scorta delle indagini effettuate, ha rinviato a questa Commissione il sig. Plutino Leone, Carandente Natale, Callea Fortunato, Carrozza Lucio e la società Oratorio Salesiano ritenendo sussistere le condotte antiregolamentari di cui in epigrafe. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 4 aprile 2008 sono comparsi davanti a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello nonché il legale degli incolpati Plutino Leone, Carandente Natale, Callea Fortunato e della società Oratorio Salesiano. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale, con una breve requisitoria, ha compiutamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste : • Per il Sig. Plutino Leone un anno di inibizione; • Per i sigg.ri Callea Fortunato e Carandente Natale sei mesi di inibizione; • Per Carrozza Lucio la squalifica per sei giornate di gara dal primo tesseramento utile se svincolato; • Per la società Oratorio Salesiano punti tre di penalizzazione nella classifica del corrente anno; LE RICHIESTE DELLA DIFESA La difesa degli incolpati ha confermato che il Sig. Plutino Leone, impossibilitato a schierare i calciatori facenti parte della rosa, li avava rimpiazzati con altri tesserati facendoli giocare sotto falso nome. I MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’istruttoria espletata è emerso in maniera chiara ed incontrovertibile che alla gara hanno preso parte i calciatori squalificati. Tanto è emerso dalle dichiarazioni del direttore di gara in sede di audizione e confronto né gli interessati sono stati in grado di fornire prova contraria cadendo, sempre in sede di audizione, in rilevanti contraddizioni. In tale situazione probatoria non v’è dubbio che la condotta antisportiva in esame integri la violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S. che impone a tutti i soggetti dell’ordinamento federale, di tenere in tutti i rapporti di qualsiasi natura un comportamento conforme ai principi di lealtà e correttezza. La società Oratorio Salesiano risponde ai sensi dell’art. 4, comma 1 e 2 del C.G.S. (già art. 2, comma 4 del C.G.S.). P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, riconosciuta la responsabilità degli incolpati, irroga : - al Sig. PLUTINO Leone la inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 14 C.G.S. fino al 27 FEBBRAIO 2009; - ai Sigg.ri CALLEA Fortunato e CARANDENTE Natale la inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 14 C.G.S. fino al 30 OTTOBRE 2008; - al calciatore CARROZZA Lucio la squalifica per SEI giornate di gara dal primo tesseramento utile se svincolato. - alla società ORATORIO SALESIANO la penalizzazione di TRE punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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