COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 128 DEL 15 APRILE 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE IL DEFERIMENTO Con provvedimento del 31 gennaio 2008 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sig. Colonna Silvano (Presidente della società Pol. San Lucido), nonché la società Pol. San Lucido a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 (già art. 2, comma 4) del C.G.S..

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 128 DEL 15 APRILE 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE IL DEFERIMENTO Con provvedimento del 31 gennaio 2008 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sig. Colonna Silvano (Presidente della società Pol. San Lucido), nonché la società Pol. San Lucido a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 (già art. 2, comma 4) del C.G.S.. L’attività investigativa effettuata dal collaboratore dell’Ufficio Indagini ha avuto inizio a seguito della istanza inviata in data 27.10.2006 dal Sig. Francesco Gentile al Collegio Arbitrale della L.N.D. con la quale lo stesso premesso : di avere svolto l’attività di allenatore della prima squadra della Pol. San Lucido per la stagione sportiva 2005 – 2006; che con scrittura privata dell’1.8.2005 la società si era impegnata a corrispondergli la somma di € 8.000,00 oltre ad € 1.785,00 a titolo di rimborso spese. Che nessuna somma gli era stata pagata; che non era nelle condizioni di esibire la scrittura privata in quanto il Presidente della società non aveva voluto consegnargliela; tanto premesso chiedeva che la società San Lucido venisse condannata al pagamento della somma di € 9.785,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con decisione pubblicata il 21 aprile 2007, il Collegio Arbitrale accoglieva la domanda e la Pol. San Lucido provvedeva al pagamento di quanto dovuto. Poiché dall’istruttoria espletata emergeva che l’accordo datato 01.08.2005 riportava gli importi dichiarati dal ricorrente modificati e non corrispondenti a quelli pattuiti, gli atti venivano rimessi all’Ufficio Indagini al fine di verificarne la sussistenza di ulteriori profili di responsabilità disciplinare. La Procura Federale, sulla scorta delle indagini effettuate, ha rinviato a questa Commissione il sig. Colonna Silvano e la società Pol. San Lucido ritenendo sussistere le condotte antiregolamentari di cui in epigrafe. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 4 aprile 2008 sono comparsi davanti a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello nonché il Sig. Colonna Silvano. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale, con una breve requisitoria, ha compiutamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste : • Per il Sig. Colonna Silvano mesi sei di inibizione; • Per la società Pol. San Lucido € 2.500,00 di ammenda; LE RICHIESTE DELL’INCOLPATO SILVANO COLONNA Il Sig. Silvano Colonna ha peliminarmente dichiarato che nel periodo in cui sono state svolte le indagini non era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari e che mai è stato convocato dal rappresentante dell’Ufficio Indagini. Ritenendosi leso nella propria onorabilità dal contenuto della relazione dell’Ufficio Indagini e dalla comunicazione della incolpazione effettuata dalla Commissione Disciplinare Territoriale alla Pol. San Lucido e agli organi federali aveva sporto querela per tutelare la propria onorabilità. Nel merito ha dichiarato di non aver mai accettato le condizioni economiche proposte dal proprio allenatore e che era stato quest’ultimo a correggere di proprio pugno gli importi accordati. I MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’istruttoria espletata è emerso in maniera chiara ed incontrovertibile che l’accordo sottoscritto dal Presidente della Pol. San Lucido ed il sig. Francesco Gentile è stato alterato nella parte relativa agli importi da corrispondere a titolo di premio di tesseramento e spese. Tanto risulta peraltro anche dalla decisione del Collegio Arbitrale che fa stato nel presente procedimento. In tale situazione probatoria non v’è dubbio che la condotta antisportiva in esame integri la violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S. che impone a tutti i soggetti dell’ordinamento federale, e a maggior ragione di quelli che come il sig. Colonna Silvano ricoprono cariche importanti, di tenere in tutti i rapporti di qualsiasi natura un comportamento conforme ai principi di lealtà e correttezza. La società Pol. San Lucido risponde ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S. (già art. 2, comma 4 C.G.S.). P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, riconosciuta la responsabilità degli incolpati, irroga : - al Sig. COLONNA Silvano la inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 14 C.G.S. per mesi SEI (6); - alla società POL. SAN LUCIDO l’ammenda di € 1.000,00.
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